Un incentivo per riqualificare il centro abitato
Chi rifarà la facciata della propria abitazione nel 2020 avrà diritto a una detrazione Irpef, suddivisa in dieci anni, pari al 90% della spesa sostenuta. Lo scopo è quello di restituire decoro e bellezza alle nostre città.
Nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una manutenzione straordinaria della facciata e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, contatta il nostro studio per avere tutte le informazioni necessarie.
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Facciamo ora chiarezza sul nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città, “Bonus Facciate”, che è stato approvato e reso applicabile alla città di Saronno con la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 19.05.2020, dopo la richiesta di individuare le zone A e B del territorio da parte degli ordini degli architetti e ingegneri, il nucleo dei geometri di Saronno e i periti .
In che cosa consiste?
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
A chi spetta?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito ne richiedere lo sconto in fattura.
Chi è escluso?
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.
Quali interventi sono agevolabili?
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per:
- Gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- Gli interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura
- Gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
- Gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni
E’ possibile portare in detrazione anche:
- Le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori .
- Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
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N.B. Il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sono escluse le spese:
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Quali zone interessa?
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Cosa si intende per zona A e Zona B?
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
Per l’individuazione delle zone A e B bisogna far riferimento alla tavola allegata alla delibera della Giunta Comunale n. 70 del 19.05.2020.
Chi resta escluso?
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Ulteriori chiarimenti?
Se sei interessato ad approfittare del bonus facciate 2020 avviando il rifacimento degli esterni della tua casa, puoi chiedere una consulenza allo studio di architettura Paleardi.
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